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Domanda 47 Con riferimento alla previsione di cui all'art. 11, sub 11.2 del capitolato di gara in termini di coperture assicurative si precisa che “ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”, dove per terzo si intende qualsiasi soggetto diverso dal somministrato stesso. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario”. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 35 del Decreto 81/2015, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c. In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima.
RISPOSTA
Risposta 47 Si rimanda al quesito n. 22. |
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Domanda 46 Siamo a richiedere conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale punto 6.3 Disciplinare, si possa fare riferimento a qualsiasi tipologia di servizio di somministrazione (qualsiasi CCNL, qualsiasi mansione somministrata).
RISPOSTA
Risposta 46 Si conferma. |
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Domanda 45 La somministrazione di lavoro, la cui normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell’Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto: “In merito alla “polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” si chiede conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015, come autorevolmente sancito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9 del 01.08.2007 dove si prevede che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione poiché la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale” Si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori. Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere.
RISPOSTA
Risposta 45 Si rimanda a quanto indicato al quesito 22. |
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Domanda 44 Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
RISPOSTA
Risposta 44 Si rimanda al quesito n. 10 |
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Domanda 43 Con riferimento all’art. 12 del Capitolato e nello specifico “Il pagamento della fattura potrà essere effettuato solo dopo il rilascio da parte della Società del “BEF” - Benestare alla fatturazione - a seguito delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. La fattura dovrà riportare fedelmente le righe riportate nel BEF. In assenza del BEF non è consentita l’emissione della fattura da parte del Fornitore/Appaltatore e le fatture comunque emesse, saranno respinte”, evidenziamo che la fatturazione deve intendersi autorizzata dall’invio e dalla comunicazione delle presenze; infatti, queste ultime costituiscono base di riferimento per l’emissione speculare di cedolini e fatture. Chiediamo cortese conferma che non siano, quindi previsti ulteriori step autorizzativi per l’emissione delle fatture.
RISPOSTA
Risposta 43 A seguito dell’invio delle presenze si richiederanno i conteggi in base ai quali verrà inviato il benestare alla fatturazione. In assenza di benestare alla fatturazione non sarà possibile da parte del sistema gestionale aziendale processare la fattura, la relativa registrazione in contabilità e quindi a procedere al suo pagamento. |
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Domanda 42 Gentilissimi, si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs nr. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva è pari al 2% dell'importo contrattuale, in quanto la procedura in parola ha come oggetto un accordo quadro ex art. 59 del predetto Decreto. Inoltre, sempre per una corretta applicazione del summenzionato art. 117; prendendo ad esempio il lotto nr. 1, si chiede conferma che in caso di presentazione di un ribasso pari al 50% dell'importo posto a base di gara (3,00 € * 15015 ore biennio = 45.045,00 €), l'eventuale aumento della garanzia definitiva dovrà essere calcolato prendendo come riferimento la % relativa allo sconto totale e non quella relativa al solo ribasso del M.U. orario (= 50%) | | ribasso pari al 50% | | | importo soggetto a ribasso | 90.090,00 € | 45.045,00 € | | | importo non soggetto a ribasso | 322.822,50 € | 322.822,50 € | | | totale Lotto 1 | 412.912,50 € | 367.867,50 € | | | totale ribasso % | | | 10,91% | Nel caso di specie 10,91% e non 50%. Da ultimo, sull'offerta tecnica. Si chiede conferma che le facciate totali dell'elaborato dovranno essere massimo 12 (10 per gli elementi discrezionali e 2 per gli elementi tabellari).
RISPOSTA
Risposta 42 Si conferma che l'importo della garanzia definitiva è pari al 2% dell'importo contrattuale. Per i contratti attuativi l’importo della garanzia sarà richiesto ai sensi dei commi 1 e 2 (primo e secondo periodo) dell’art. 117 del Codice. Si conferma che le facciate totali dell'elaborato dovranno essere massimo 12. |
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Domanda 41 Si chiede conferma che non sia presente alcuna clausola sociale, quindi che tutte le persone da inserire dovranno essere cercate e selezionate dall'operatore economico che si aggiudicherà i/il lotti/o.
RISPOSTA
Risposta 41 Si conferma. |
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| | DOMANDA
Domanda 40 Nell'offerta economica (punto 17 del disciplinare di gara) chiedete di riportare al punto d) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge (oneri “ex lege”), che l’operatore economico ritiene imputabili tra le spese generali che sosterrà in caso di esecuzione dell’appalto e che restano a totale carico dello stesso: vi riferite alle spese che dovremo sostenere per l'adempimento delle disposizioni di salute e sicurezza per il personale nostro diretto o per i lavoratori somministrati?
RISPOSTA
Risposta 40 Ci riferiamo al vostro personale diretto. |
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| | DOMANDA
Domanda 39 Nell'offerta economica (punto 17 del disciplinare di gara) chiedete di riportare al punto c) l’importo complessivo dei propri costi della manodopera: vi riferite all'importo di € 4.394,20 esplicitato all'Art. 7 del capitolato d'oneri (costo orario € 25,40*173 ore)? Dobbiamo pertanto inserire necessariamente questo valore per ognuno dei lotti?
RISPOSTA
Risposta 39 No, rappresenta l’importo minimo per la manodopera relativa all’agenzia. |
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| | DOMANDA
Domanda 38 Il DGUE si può allegare direttamente in .PDF compilato con le informazioni richieste manualmente oppure è obbligatorio seguire la procedura riportata al punto 15.2 del disciplinare di gara?
RISPOSTA
Risposta 38 Per la compilazione e la presentazione del DGUE attenersi a quanto previsto al punto 15.2 del disciplinare di gara. |
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| | VERBALE DI GARA N° 3
Si allega quanto in oggetto VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - UFFICIO APPALTI |
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| | Convocazione seduta pubblica online gara n.BS-05 2024 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Si comunica che la prossima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 07/05/2024 alle ore 15.00 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - UFFICIO APPALTI |
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| | COMMISSIONE DI GARA - CV COMPONENTI
Si allega quanto in oggetto VALLE UMBRA SERVIZI - UFFICIO APPALTI |
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| | VERBALE DI GARA N° 1
Si allega quanto in oggetto. VALLE UMBRA SERVIZI - UFFICIO APPALTI |
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| | Convocazione seduta pubblica online gara n.BS-05 2024 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Spett.le concorrente, in riferimento alla gara n.BS-05 2024 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, si comunica che, come previsto nel bando di gara pubblicato in GUUE, in data 19/04/2024, alle ore 09:00, sarà possibile seguire on line l’apertura delle buste cliccando sul link “Sedute Pubbliche” del pannello di gara. Si rammenta che la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, pertanto nella prima seduta si procederà all'esame delle offerte tecniche. Per informazioni e supporto sulle modalità di accesso alla seduta pubblica on line potete contattare il servizio di assistenza ai riferimenti riportati sul portale. Distinti Saluti |
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