|
|
| 11947650153 | MANPOWER | ufficiogaremanpower@legalmail.it |
|
|
|
|
| | DOMANDA
Spett.le Ente, con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di conoscere se sia prevista applicazione della cosiddetta clausola sociale. In caso affermativo, si chiede cortesemente di sapere: - Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
- La conferma che tale personale sia già formato
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
RISPOSTA
Non e' applicabile la clausola sociale in quanto la societa' V-Reti gas e' di nuova costituzione come scorporo di ramo di Azienda della VALLE UMBRA SERVIZI SPA e pertanto non sta utilizzando personale interinale. Distinti saluti. |
|
| | DOMANDA
Spett.le Ente con riferimento alla presente procedura inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: CAPITOLATO
ART. 7 E ART. 11 LETT. G Si segnala che secondo la disciplina di settore sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si chiede di voler uniformare la prescrizione di gara alla sopra indicata disciplina. ART. 9 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 24 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Grazie, cordiali saluti
RISPOSTA
"Si rimanda alalla prima FAQ già pubblicata, precisando che la formazione ai sensi del d.lg. 81/08 di carattere specifico e tecnico e' relativa alle attivita' operative della distribuzione del gas alle quale provvedera' la SA. Si confermano i contenuti di quanto stabilito dall'art 9 e art. 24 del CSA. In riferimento alla sorveglianza sanitaria e' gia definito da V-RETI GAS che e' a suo carico." |
|
| | DOMANDA
Buon giorno, Si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all’Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. Cordiali saluti
RISPOSTA
In relazione alla formazione, si conferma che la formazione a carico della ditta aggiudicataria è quella inerente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. In riferimento agli operativi, la Stazione Appaltante potrà effettuare ulteriore formazione specifica in relazione alle necessità e alle effettive mansioni che verranno affidate agli stessi. Si precisa che la formazione diversa dalla sicurezza, richiesta per i singoli profili, deve essere già posseduta. |
|
|
| | verbale seduta odierna pubblicazione ai sensi dell'art. 29 codice appalti |
|
| | PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE |
|
| | Provvedimento Ammessi Esclusi - Gara n. 8796193 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO IN FAVORE DI V-RETI GAS SRL8796193 Spett.le concorrente, sulla pagina della gara in oggetto è disponibile il Provvedimento ammessi/esclusi. Cordiali saluti |
|
|
|
Data emissione: |
14/12/2022
|
|
|
|
|
|
| | RE: Richiesta chiarimenti gara n.8796193 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO IN FAVORE DI V-RETI GAS SRL8796193
In relazione alla formazione, si conferma che la formazione a carico della ditta aggiudicataria è quella inerente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. In riferimento agli operativi, la Stazione Appaltante potrà effettuare ulteriore formazione specifica in relazione alle necessità e alle effettive mansioni che verranno affidate agli stessi. Si precisa che la formazione diversa dalla sicurezza, richiesta per i singoli profili, deve essere già posseduta. Buon giorno, Si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all’Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. Cordiali saluti
|
|
|
|
|